Art. 1 (Accordo)

[1]ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO (1)

[2]I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-Membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stipulato il seguente Accordo:

[3]Articolo primo

[4]Oggetto dell'Accordo

[5]Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art1 · fonte del testo