Art. 1 (Accordo)
[1]ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO (1)
[2]I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-Membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stipulato il seguente Accordo:
[3]Articolo primo
[4]Oggetto dell'Accordo
[5]Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
