Art. 1 (Accordo Assegni)
[1]ACCORDO RELATIVO AL SERVIZIO DEGLI ASSEGNI POSTALI (1)
[2]I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stabilito il seguente Accordo:
[3]Articolo primo oggetto dell'Accordo
[4]1. Il presente Accordo regolamenta l'insieme delle prestazioni che il servizio degli assegni postali e' in grado di offrire agli utenti dei conti correnti postali e che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.
[5]2. Allo scambio regolamentato dalle disposizioni del presente Accordo, possono partecipare organismi non postali, grazie al servizio degli assegni postali. Spetta a tali organismi intendersi con l'Amministrazione postale del loro paese al fine di assicurare la completa esecuzione di tutte le clausole dell'Accordo e nell'ambito del presente Accordo, poter esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto organizzazioni postali definite dal presente Accordo. L'Amministrazione postale funge da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
