[1]all'estero di invii di posta-lettere

[2]1. Nessun paese membro e' tenuto ad avviare o distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti residenti nel suo territorio impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di fruire delle condizioni tariffarie piu' favorevoli ivi applicate. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano indifferentemente sia agli invii della posta-lettere predisposti nel paese di residenza del mittente e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii della posta-lettere preparati in un paese estero. 3. L'amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente e, in mancanza, dall'amministrazione di impostazione il pagamento delle tariffe interne. Qualora ne' il mittente ne' l'amministrazione di impostazione accettino di pagare tali tariffe entro un termine fissato dall'amministrazione di destinazione, questa puo' sia restituire gli invii all'amministrazione di impostazione, acquisendo il diritto du essere rimborsata delle spese di rinvio, sia trattarli conformemente alla propria legislazione. 4. Nessun paese membro e' tenuto ad avviare o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che i mittenti abbiano impostato a fatto impostare in grande quantita' in un paese diverso da quello ove essi risiedono se l'importo delle spese terminali da riscuotere risulta meno elevato dell'importo che sarebbe stato riscosso se gli invii fossero stati impostati nel paese di residenza dei mittenti. Le amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'amministrazione di impostazione una remunerazione in rapporto ai costi sostenuti, la quale non potra' essere superiore al maggiore importo delle due formule seguenti: o l'80% della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, o 0,14 DTS per invio piu' 1 DTS per chilogrammo. Se l'amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato entro un termine fissato dall'amministrazione di destinazione, questa puo' restituire gli invii all'amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rinvio, sia trattarli conformemente alla propria legislazione

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art27 · fonte del testo