di corrispondenze all'estero 1. Nessun Paese membro e' tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi, residenti nel proprio territorio, impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di beneficiare delle condizioni tariffarie piu' favorevoli che vi sono applicate. 2. Le disposizioni previste sotto 1 si applicano senza distinzione, sia agli invii della postalettere formati nel paese di residenza del mittente e poi trasportati oltre frontiera, sia agli invii della postalettere confezionati in un paese estero. 3. L'Amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente, e, a difetto, dall'Amministrazione di impostazione, il pagamento delle tariffe interne. Se ne' il mittente, ne' l'Amministrazione di impostazione accettano di pagare tali tariffe entro un termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione, questa puo' sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di spedizione, sia trattarli in conformita' con la sua legislazione. 4. Nessun Paese membro e' tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari senza ricevere un'adeguata remunerazione, gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi hanno impostato o fatto impostare in grande quantita' in un paese diverso da quello in cui risiedono. Le Amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'Amministrazione d'impostazione una remunerazione in relazione ai costi sostenuti, che non dovra' essere superiore all'importo piu' elevato delle due formule di seguito: sia l'80 per cento della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, sia 0,14 DTS per invio piu' 1 DTS per chilogrammo. Se l'Amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato in un termine fissato dall'Amministrazione di destinazione quest'ultima puo', sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rispedizione, sia trattarli in conformita' con la sua legislazione.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art25 · fonte del testo