Art. 14
[1]Impegni relativi a misure penali
[2]I Governi dei Paesi membri si impegnano ad adottare o a proporre alle autorita' legislative del loro paese le misure necessarie:
- a)per reprimere la contraffazione di francobolli, anche ritirati dalla circolazione, di tagliandi postali internazionali e di tessere di riconoscimento postali;
- b)per reprimere l'uso o l'immissione in circolazione:
[3]1- di francobolli postali contraffatti (anche ritirati dalla circolazione) o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine affrancatrici o di stampanti tipografiche;
[4]2-di tagliandi postali internazionali contraffatti
[5]3-di tessere di riconoscimento postali contraffatte:
- c)per reprimere l'impiego doloso di tessere di riconoscimento postali regolamentari;
- d)per vietare e reprimere ogni operazione dolosa di fabbricazione ed immissione in circolazione di bolli e francobolli utilizzati nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con i bolli ed i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri;
- e)per impedire e, se del caso, reprimere l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonche' di materie esplosive, infiammabili o di altre materie pericolose in spedizioni postali per le quali questo inserimento non e' stato espressamente autorizzato dalla Convenzione e dalle Intese.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
