[1]Impegni relativi a misure penali

[2]I Governi dei Paesi membri si impegnano ad adottare o a proporre alle autorita' legislative del loro paese le misure necessarie:

  • a)per reprimere la contraffazione di francobolli, anche ritirati dalla circolazione, di tagliandi postali internazionali e di tessere di riconoscimento postali;
  • b)per reprimere l'uso o l'immissione in circolazione:

[3]1- di francobolli postali contraffatti (anche ritirati dalla circolazione) o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine affrancatrici o di stampanti tipografiche;

[4]2-di tagliandi postali internazionali contraffatti

[5]3-di tessere di riconoscimento postali contraffatte:

  • c)per reprimere l'impiego doloso di tessere di riconoscimento postali regolamentari;
  • d)per vietare e reprimere ogni operazione dolosa di fabbricazione ed immissione in circolazione di bolli e francobolli utilizzati nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con i bolli ed i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri;
  • e)per impedire e, se del caso, reprimere l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonche' di materie esplosive, infiammabili o di altre materie pericolose in spedizioni postali per le quali questo inserimento non e' stato espressamente autorizzato dalla Convenzione e dalle Intese.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art14 · fonte del testo