Art. 39 (Accordo)

[1]Reclami

[2]1. Ciascuna Amministrazione e tenuta ad accettare i reclami relativi ad ogni pacco depositato nei servizi di altre Amministrazioni.

[3]2. I reclami degli utenti sono ammessi solo entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al deposito del pacco.

[4]3. Salvo se il mittente ha interamente pagato la tassa di avviso di ricevimento prevista all'articolo 14, lettera k, ciascun reclamo da' luogo alla riscossione di una "tassa di reclamo" al tasso stabilito all'articolo 15, capoverso m)

[5]4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami distinti. Se il reclamo riguarda piu' pacchi della stessa categoria depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente all'indirizzo dello stesso destinatario e spedite tramite lo stesso canale, la tassa sara' percepita una volta sola.

[6]5. La tassa di reclamo e' restituita se il reclamo e motivato da un errore di servizio.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art39 · fonte del testo