Art. 58 (Convenzione)
[1]relativi alle misure penali 1. I Governi dei Paesi membri si impegnano a prendere o a proporre ai poteri legislativi del loro paese, le misure necessarie: 1.1. a penalizzare la contraffazione dei francobolli, anche ritirati dalla circolazione, e dei buoni-risposta internazionali; 1.2 a penalizzare l'uso o l'immissione in circolazione: 1.2.1. di francobolli contraffatti, anche ritirati dalla circolazione o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine per francatura o tipografiche; 1.2.2. di buoni-risposta internazionali contraffatti; 1.3. a vietare e reprimere qualsiasi operazione fraudolenta di fabbricazione e messa in circolazione di bolli e marchi in uso nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale che potrebbero essere confusi con i bolli ed i marchi emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]1.4. Per impedire e se del caso, penalizzare l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicologiche, nonche' di materie esplosive infiammabili o di altre materie pericolose, in invii postali per i quali tale inserimento non e' espressamente autorizzato dalla Convenzione e dagli Accordi.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
