Art. 12
[1]Tessere d'identita' postali
[2]1. Ciascuna Amministrazione postale puo' rilasciare alle persone che ne fanno richiesta, tessere d'identita' postali come documenti giustificativi per le operazioni postali effettuate nei Paesi membri che non hanno notificato il loro rifiuto di accettarle.
[3]2. L'Amministrazione che rilascia una tessera e' autorizzata a percepire a questo titolo una tassa che non puo' superare 1,63 DTS.
[4]3. Le Amministrazioni sono sollevate da ogni responsabilita' qualora sia stabilito che la consegna di un invio postale o il pagamento di una somma di denaro abbiano avuto luogo dietro presentazione di una tessera regolamentare, ne non sono responsabili delle conseguenze eventualmente derivanti dalla perdita, sottrazione o uso fraudolento di una tessera regolare.
[5]4. La tessera e' valevole per una durata di dieci anni a decorre dal giorno del suo rilascio. Tuttavia essa cessa di essere valevole:
- a)se la fisionomia del titolare e' a tal punto modificata da non corrispondere piu' alla fotografia o al dato personale;
- b)se e danneggiata in modo tale che la verifica di un determinato dato relativo al titolare non e' piu' possibile.
- d)quando presenta tracce di falsificazione.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
