1. La denominazione "francobollo" e' protetta in virtu' della presente Convenzione ed e' riservata esclusivamente ai francobolli che soddisfano le condizioni di questo articolo e dei Regolamenti. 2. Il francobollo: 2.1 e' emesso esclusivamente da un'autorita' emittente competente, conformemente agli Atti dell'UPU; l'emissione di francobolli comprende la loro distribuzione; 2.2 e' un attributo di sovranita' e costituisce: 2.2.1 una prova del pagamento dell'affrancatura corrispondente al suo valore intrinseco, quando e' apposto su un invio postale conformemente agli Atti dell'Unione; 2.2.2 una fonte di entrate supplementari per le amministrazioni postali, in quanto oggetto filatelico; 2.3 deve essere in circolazione sul territorio di origine dell'amministrazione emittente per un utilizzo ai fini di affrancatura o di filatelia. 3. In quanto attributo di sovranita', il francobollo contiene: 3.1 il nome dello Stato membro o territorio da cui si evince l'amministrazione postale emittente, in caratteri latini; 3.1.1 facoltativamente, l'emblema ufficiale dello Stato da cui si evince l'amministrazione postale emittente; 3.1.2 in linea di massima, il suo valore facciale in caratteri latini o numeri arabi; 3.1.3 facoltativamente, l'indicazione "Poste" in caratteri latini o in altro carattere. 4. Gli emblemi di Stato, i segni ufficiali di controllo e gli emblemi di organizzazioni intergovernative figuranti sul francobolli sono protetti, ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' intellettuale. 5. I soggetti e motivi dei francobolli devono: 5.1 essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU e alle decisioni prese dagli organi dell'Unione; 5.2 essere in stretto rapporto con l'identita' culturale del paese dell'amministrazione postale emittente o contribuire alla promozione della cultura o al mantenimento della pace; 5.3 avere, in caso di commemorazione di personalita' o eventi estranei al paese o alterritorio dell'amministrazione postale emittente, uno stretto legame con il detto paese o territorio; 5.4 essere privi di carattere politico o offensivo verso una personalita' o un paese; 5.5 rivestire un significato importante per il paese da cui si evince l'amministrazione postale emittente o per quest'ultima. 6. In quanto oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, il francobollo puo' contenere: 6.1 l'indicazione del diritto dell'amministrazione postale emittente di utilizzare i relativi diritti di proprieta', e precisamente: i diritti d'autore, tramite l'applicazione del simbolo di copyright (C), l'indicazione del proprietario dei diritti d'autore e la menzione dell'anno di emissione; 6.1.1 il marchio registrato sul territorio del Paese membro di cui rileva l'amministrazione postale emittente, tramite l'apposizione del simbolo di registrazione del marchio (R) dopo il nome dei marchio; 6.2 il nome dell'artista; 6.3 il nome del tipografo. 7. Le marche di affrancatura postale, le impronte di macchine affrancatrici e le impronte a stampa o di altri procedimenti di stampa o timbratura conformi agli Atti dell'UPU possono essere utilizzati solo con l'autorizzazione dell'amministrazione postale.
Testo vigente dal 2 marzo 2007
