[1]Non-responsabilita' delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato

[2]1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili delle lettere con valore dichiarato di cui hanno effettuato il recapito sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all'articolo 12 paragrafo 3; la responsabilita' tuttavia rimane:

  • a)se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio o se, qualora cio' sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi e un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato;
  • b)se il destinatario, o in caso di rinvio all'origine, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata dichiara senza ritardo all'Amministrazione che gli aveva recapitato l'invio di aver constatato un danno ed amministra la prova che la defraudazione o l'avaria non si sono verificate dopo il recapito.

[3]2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili:

[4](1) dello smarrimento, della defraudazione o dell'avaria di lettere con valore dichiarato:

  • a)in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento, la defraudazione o l'avaria hanno luogo deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questa perdita, defraudazione o avaria e' dovuta a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilita' sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 59, paragrafo 2);
  • b)se, la prova della loro responsabilita' non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore;
  • c)se il danno e stato causato da colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto dell'invio;
  • d)se si tratta di invii il cui contenuto e' soggetto ai divieti previsti all'articolo 41, paragrafo 4 e sempre che questi invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorita' competente in ragione del loro contenuto;
  • e)se si tratta di invii che sono stati oggetto di una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto;
  • f)se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro un anno a decorrere dall'indomani del giorno di deposito dell'invio;

[5](2) delle lettere con valore dichiarato confiscate in virtu' della legislazione del paese di destinazione;

[6](3) in materia di trasporto marittimo o aereo qualora abbiano fatto sapere che non erano in misura di accettare la responsabilita' di valori a bordo di navi o di aerei che esse utilizzano; esse assumono tuttavia per il transito di lettere con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilita' prevista per gli invii raccomandati.

[7]3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art61 · fonte del testo