Art. 12 (Accordo Assegni)

[1]Rilascio di postassegni

[2]1. Ciascuna Amministrazione puo' rilasciare postassegni ai suoi correntisti postali.

[3]2. Inoltre sara' rilasciata ai titolari di conti correnti postali nei quali sono stati versati postassegni, una carta di garanzia "assegni postali".

[4]3. L'importo massimo garantito e stampato a tergo di ciascun postassegno, o su un allegato, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti.

[5]4. Salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento l'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento.

[6]5. L'Amministrazione di emissione puo' riscuotere una tassa a carico del traente di un postassegno.

[7]6. Se del caso, la durata di validita' dei postassegni e' fissata dall'Amministrazione di emissione. Essa e' indicata sul postassegno internazionale mediante stampigliatura dell'ultima data di validita'. In mancanza di tale indicazione, la validita' dei postassegni e illimitata.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art12 · fonte del testo