Art. 11
[1]Moduli
[2]1. Il testo, i colori e le dimensioni dei moduli devono essere quelli prescritti dai regolamenti della Convenzione e dalle intese.
[3]2. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni nei loro reciproci rapporti devono essere redatti in lingua francese con o senza traduzione interlineare a meno che le amministrazioni interessate non dispongano diversamente mediante intesa diretta.
[4]3. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni postali nonche' le loro eventuali copie devono essere compilati in modo tale che le iscrizioni siano perfettamente leggibili. Il modulo originale e' trasmesso all'Amministrazione interessata o alla parte maggiormente interessata.
[5]4. I moduli ad uso del pubblico devono comportare una traduzione inter-lineare in lingua francese se non sono stampati in questa lingua.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
