Art. 32 (Accordo)
[1]Rispedizione a seguito di un cambiamento di residenza del destinatario o a seguito di modifica o di rettifica di indirizzo
[2]1. La rispedizione a seguito di un cambiamento di residenza del destinatario o a seguito di modifica o di rettifica di indirizzo effettuata in attuazione dell'articolo 38 puo' aver luogo sia all'interno del paese di destinazione, sia fuori da questo paese.
[3]2. Il rinvio all'interno del paese di destinazione puo' essere effettuato a richiesta sia del mittente sia del destinatario, o d'ufficio se la regolamentazione di questo paese lo consente.
[4]3. La rispedizione fuori dal paese di destinazione puo' essere effettuata solo a richiesta del mittente o del destinatario; in questo caso il pacco deve essere conforme ai requisiti prescritti per la nuova trasmissione.
[5]4. La rispedizione alle condizioni sopra enunciate puo' anche essere effettuata per via aerea se e richiesta dal mittente o dal destinatario, a patto che sia garantito il pagamento delle soprattasse aeree inerenti alla nuova trasmissione.
[6]5. Il mittente puo' vietare ogni rispedizione.
[7]6. Per la prima rispedizione o per ogni ulteriore eventuale rispedizione di ciascun pacco, possono essere percepite:
- a)le tasse autorizzate per tale rispedizione dalla regolamentazione dell'Amministrazione interessata, nel caso di rinvio all'interno del paese di destinazione;
- b)i contributi e le soprattasse aeree causate dalla nuova trasmissione in caso di rinvio fuori del paese di destinazione;
- c)le tasse ed i diritti di cui le precedenti Amministrazioni di destinazione non hanno accettato l'annullamento, sotto riserva degli articoli 10, paragrafo 2, ultima frase, e 15, paragrafo 1, tabella, colonna 3, lettere e), l) e j).
[8]7. Le quote, tasse e diritti di cui al paragrafo 6 sono riscosse a carico del destinatario.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
