1. Le Amministrazioni postali emettono a titolo esclusivo i francobolli attestanti il pagamento della francatura secondo gli Atti dell'Unione. I marchi di francatura postale, le impronte di macchine francatrici e le impronte con macchine tipografiche o altri procedimenti di stampa o di timbratura conformi alle disposizioni del Regolamento possono essere utilizzati solo su autorizzazione dell'Amministrazione postale. 2. I soggetti ed i motivi dei francobolli devono essere conformi ai concetti contenuti nel preambolo della Costituzione dell'UPU e nelle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art5 · fonte del testo