[1]Moneta tipo. Equivalenti

[2]1. L'unita' monetaria prevista all'articolo 7 della costituzione ed utilizzata nella convenzione e nelle intese nonche' i loro regolamenti di esecuzione e' il Diritto di tiraggio speciale (DTS)

[3]2. I paesi membri dell'Unione hanno diritto di scegliere di comune accordo un'altra unita' monetaria o una delle loro monete nazionali per la compilazione ed il pagamento dei conti.

[4]3. I paesi membri dell'Unione il cui corso monetario rispetto al DTS non e stato calcolato dal FMI o che non fanno parte di questa istituzione specializzata sono invitati a dichiarare unilateralmente un equivalente tra le loro monete ed il DTS.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art9 · fonte del testo