Art. 9
[1]Moneta tipo. Equivalenti
[2]1. L'unita' monetaria prevista all'articolo 7 della costituzione ed utilizzata nella convenzione e nelle intese nonche' i loro regolamenti di esecuzione e' il Diritto di tiraggio speciale (DTS)
[3]2. I paesi membri dell'Unione hanno diritto di scegliere di comune accordo un'altra unita' monetaria o una delle loro monete nazionali per la compilazione ed il pagamento dei conti.
[4]3. I paesi membri dell'Unione il cui corso monetario rispetto al DTS non e stato calcolato dal FMI o che non fanno parte di questa istituzione specializzata sono invitati a dichiarare unilateralmente un equivalente tra le loro monete ed il DTS.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
