Art. 36
[1]Obiettivi in materia di qualita' di servizi
[2]1. Le Amministrazioni destinatarie devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.
[3]2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresi' per quanto possibile, fissare un termine per il trattamento degli invii rii superficie e non Prioritari a destinazione del loro paese.
[4]3. Le Amministrazioni di origine devono fissare obiettivi per quanto riguarda la qualita' degli invii prioritari via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni destinatarie.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
