[1]Obiettivi in materia di qualita' di servizi

[2]1. Le Amministrazioni destinatarie devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.

[3]2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresi' per quanto possibile, fissare un termine per il trattamento degli invii rii superficie e non Prioritari a destinazione del loro paese.

[4]3. Le Amministrazioni di origine devono fissare obiettivi per quanto riguarda la qualita' degli invii prioritari via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni destinatarie.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art36 · fonte del testo