Art. 6 (Accordo)
[1]Pagamento del mittente dell'invio
[2]1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti alle condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio.
[3]2. L'importo di un vaglia di rimborso che, per un motivo qualunque non e' stato pagato al beneficiario e' conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; esso diviene definitivamente di proprieta' di questa Amministrazione allo scadere del termine legale di prescrizione in vigore in detto paese. Se, per un qualsiasi motivo, il versamento o il postagiro in un conto corrente postale richiesto in conformita' con l'articolo 2, lettera b) non puo' essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi predispone un vaglia di rimborso per un importo corrispondente a quanto dovuto al mittente dell'invio.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
