Art. 42 (Accordo)

[1]Responsabilita' del mittente

[2]1. Il mittente di un pacco e' responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione a patto che non vi sia stata ne' colpa, ne' negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.

[3]2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di un siffatto pacco non libera il mittente dalla sua responsabilita'.

[4]3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto a colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui spetta intentare se de caso un procedimento contro il mittente.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art42 · fonte del testo