[1]Responsabilita' del mittente

[2]1. Il mittente di un invio di corrispondenza postale e responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse, di tutti i danni casati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione, a condizione che non vi sia stato ne dolo ne negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.

[3]2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di tale invio non esonera il mittente dalla sua responsabilita'.

[4]3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto alla colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui appartiene di intentare, se del caso, un procedimento contro il mittente.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art62 · fonte del testo