Art. 18 (Accordo)
[1]Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili
[2]I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esonerati da ogni tassa in virtu' dell'articolo 17 della Convenzione. Tuttavia i pacchi aerei sono soggetti alle soprattasse aeree stabilite all'articolo 9 del presente Accordo.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
