Art. 18 (Accordo)

[1]Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili

[2]I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esonerati da ogni tassa in virtu' dell'articolo 17 della Convenzione. Tuttavia i pacchi aerei sono soggetti alle soprattasse aeree stabilite all'articolo 9 del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art18 · fonte del testo