Art. 16 (Accordo)
[1]Diritti
[2]1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali di cui sono gravati gli effetti postali nel paese di destinazione.
[3]2. Le Amministrazioni si impegnano ad intervenire presso le autorita' competenti del loro paese affinche' siano annullati i diritti (tra cui i diritti doganali) che riguardano un pacco
- a)rinviato al mittente;
- b)rispedito ad un paese terzo:
- c)abbandonato dal mittente;
- d)perso nel loro servizio o distrutto per avaria totale del contenuto;
- e)manomesso o avariato nel loro servizio.
[4]In questi casi l'annullamento dei diritti e' richiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
