Art. 16 (Accordo)

[1]Diritti

[2]1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali di cui sono gravati gli effetti postali nel paese di destinazione.

[3]2. Le Amministrazioni si impegnano ad intervenire presso le autorita' competenti del loro paese affinche' siano annullati i diritti (tra cui i diritti doganali) che riguardano un pacco

  • a)rinviato al mittente;
  • b)rispedito ad un paese terzo:
  • c)abbandonato dal mittente;
  • d)perso nel loro servizio o distrutto per avaria totale del contenuto;
  • e)manomesso o avariato nel loro servizio.

[4]In questi casi l'annullamento dei diritti e' richiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art16 · fonte del testo