Art. ii
[1]Articolo II
[2]Quote territoriali di transito eccezionali
[3]A titolo provvisorio, le Amministrazioni che figurano nella tabella in appresso sono autorizzate a riscuotere le quote territoriali di transito a titolo eccezionale indicate nella presente tabella e che si aggiungono alle quote di transito di cui all'articolo 48, paragrafo 1:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 15 giugno 1994
