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Miscellanea
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Aggiornato al
- 21 settembre 1987
- Articoli
- 43
- Versioni storiche
- 3
- Art. 1ACCORDO PREMESSA Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino…
- Art. 2Graduatorie I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal…
- Art. 3Titoli per la formazione delle graduatorie I titoli valutabili ai fini della formazione…
- Art. 4Incompatibilita' In attesa della regolamentazione legislativa della materia e'…
- Art. 5Rapporto ottimale Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui…
- Art. 6Copertura delle zone carenti Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno…
- Art. 7Insorgenza del rapporto convenzionale Il medico interpellato ai sensi del precedente art…
- Art. 8Requisiti e apertura degli ambulatori Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del…
- Art. 9Sostituzioni Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare la…
- Art. 10Sospensione del rapporto convenzionale Oltre che in esecuzione di provvedimenti della…
- Art. 11Cessazione del rapporto Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i medici iscritti negli elenchi…
- Art. 12Incarichi provvisori Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di…
- Art. 13Massimale di scelte e sue limitazioni I medici iscritti negli elenchi possono acquisire…
- Art. 14Scelta del medico La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile…
- Art. 15Revoca e recusazione della scelta L'assistibile puo' revocare in ogni tempo la scelta…
- Art. 16Revoche di ufficio Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della legge n…
- Art. 17Scelta, revoca, recusazione: effetti economici Ai fini della corresponsione dei compensi…
- Art. 18Elenchi nominativi e variazioni mensili Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL…
- Art. 19Compiti del medico di medicina generale L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 5…
- Art. 20Visite ambulatoriali e domiciliari L'attivita' medica viene prestata in ambulatorio o a…
- Art. 21Il consulto con lo specialista Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina…
- Art. 22Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero Il medico di famiglia puo'…
- Art. 23Assistenza farmaceutica e modulario La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di…
- Art. 24Richiesta di indagini specialistiche Proposte di ricovero e di cure termali Il medico…
- Art. 25Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti Le certificazioni di cui all'art…
- Art. 26Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili L'assistenza programmata si articola…
- Art. 27Medicina di gruppo Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per…
- Art. 28Interventi socio-assistenziali Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del…
- Art. 29Collegamenti con i servizi di guardia medica Il medico di famiglia secondo scienza e…
- Art. 30Visite occasionali I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria…
- Art. 31Divieto di esercizio di libera professione Ai medici iscritti negli elenchi e' fatto…
- Art. 32Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente Le regioni annualmente, d'intesa con…
- Art. 33Comunicazioni del medico alla U.S.L. Il medico iscritto negli elenchi e' tenuto a…
- Art. 34Diritti sindacali Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni…
- Art. 35Quote sindacali La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del…
- Art. 36Comitato consultivo di U.S.L. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da…
- Art. 37Comitato consultivo regionale In ciascuna regione e' istituito un comitato composto di…
- Art. 38Commissione regionale di disciplina In ciascuna regione, con provvedimento della giunta…
- Art. 39Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali - Spese per…
- Art. 40Commissione professionale In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge…
- Art. 41Trattamento economico Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della…
- Art. 42Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche In ogni regione e' istituito un…
- Art. 43Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.
