Art. 22
[1]Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero
[2]Il medico di famiglia puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
