[1]Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici

[2]I comitati consultivi di cui agli articoli 36 e 37 e la commissione disciplinare di cui all'art. 38 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. La commissione e i comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Gli esperti partecipano alle sedute della commissione di cui all'art. 38 senza diritto di voto. E' incompatibile, per i componenti di parte medica, la nomina contemporanea in piu' comitati o commissioni. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati solo in caso di impedimento dei titolari. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai comitati di cui agli articoli 36 e 37 sono a carico di tutti i medici iscritti negli elenchi. Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun medico, nella misura indicata dall'ordine dei medici.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289~art39 · fonte del testo