[1]Sospensione del rapporto convenzionale

[2]Oltre che in esecuzione di provvedimenti della commissione di disciplina di cui all'art. 38 il medico deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo. Inoltre il rapporto convenzionale puo' essere, a domanda dell'interessato, sospeso, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. In entrambi i casi il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dal precedente art. 9. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289~art10 · fonte del testo