Art. 42
[1]Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche
[2]In ogni regione e' istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. In ogni regione e' istituito, altresi', un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
