[1]Revoca e recusazione della scelta

[2]L'assistibile puo' revocare in ogni tempo la scelta effettuata dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78. Tra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione. Non e' consentita la recusazione quando nel comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del comitato di U.S.L. di cui all'art. 36.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289~art15 · fonte del testo