[1]Rapporto ottimale

[2]Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3 cura la tenuta di un elenco dei medici convenzionati articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o ((di altra determinazione)) della regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1500 abitanti. Il medico operante in un comune comprendente piu' U.S.L., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni mille residenti o frazione di mille superiore a 500, detratta la popolazione in eta' pediatrica, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimale esistenti a carico dei singoli medici gia' iscritti nell'elenco, derivino esse dalla applicazione dell'art. 13 o dalla volonta' dei medici; questi, tuttavia, non possono fissare per se' stessi massimale inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile prima della scadenza del presente accordo. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, anche quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatto salvo il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Testo vigente dal 21 settembre 1987

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Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1987 al 21 settembre 1987. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra tolto: denominazione aggiunto: determinazione della regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289~art5 · fonte del testo