Art. 16
[1]Revoche di ufficio
[2]Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 526/82, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi dell'U.S.L. sono riattribuite al medico dal momento dell'iscrizione degli stessi nei suddetti elenchi. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tempestivamente tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con effetto "ex tunc".
Testo vigente dal 21 luglio 1987
