Art. 23
[1]Assistenza farmaceutica e modulario
[2]La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. In relazione a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il medico riporta sul modulo-prescrizione gli estremi del documento, rilasciato dall'U.S.L., attestante il diritto dell'assistito all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. La prescrizione e' redatta in unica copia sul modulario allegato sub C. Si conviene in proposito che tale modulario sara' impiegato fino a quando non avra' attuazione l'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
