Art. 29
[1]Collegamenti con i servizi di guardia medica
[2]Il medico di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
