L'iscrizione alla Societa' ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente articolo 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera e' assegnata si sensi dell'art. 5, con le modalita' stabilite dal regolamento generale. Per talune sezioni il regolamento generale puo' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti. Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Societa' ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformita' dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di piu' sezioni. La Societa' non puo' concedere permessi per l'utilizzazione gratuita dell'opera.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art10 · fonte del testo