[1]La qualita' di socio puo' essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianita' di iscrizione alla Societa' di almeno cinque anni e appartengono alle seguenti categorie:

  • a)autori, b)

[2]editori, c)

[3]concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, d)

[4]produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate. I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

  • a)non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualita' di socio;
  • b)non aver compiuto, nel decennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;
  • c)avere riscosso dalla Societa' - a seconda delle varie categorie e qualifiche - somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 20, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualita' di determinate opere con riferimento anche ai modi di creazione e alle forme di collaborazione creativa dell'opera;
  • d)se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20. Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Le commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;
  • e)se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, aver dichiarato alla Societa', prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20. La qualita' di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche puo' essere altresi' attribuita all'erede titolare di diritti di autore di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Societa' da un concessionario e sempreche', nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Societa', per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari. La qualita' di socio non puo' essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano piu' di uno, essi debbono provvedere alla necessaria designazione. Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b) del secondo comma, di chi ne abbia la legale rappresentanza.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art18 · fonte del testo