[1]Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

  • a)autori, b)

[2]editori, c)

[3]concessionari di diritti di rappresentazione, d)

[4]produttori o concessionari di opere cinematografiche, e)

[5]fotografi, f)

[6]interpreti o artisti esecutori, g)

[7]produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi, h)

[8]imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana. Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purche' gli aventi causa li abbiano affidati alla Societa' per la loro protezione. Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva. All'iscritto puo' essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, l'appartenenza a piu' categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo. Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Societa' per gli effetti e con le modalita' determinate dal regolamento generale.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art7 · fonte del testo