Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della Societa'. Il presidente:

  • a)presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Societa';
  • b)autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilita' di bilancio;
  • c)designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli artt. 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633; puo' altresi' delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della Societa' per l'espletamento di alcune funzioni connesse anche con la sua qualita' di rappresentante legale dell'ente, quali dichiarazioni di terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, richieste di ingiunzione a norma dell'art. 638 del codice di procedura civile e sottoscrizione di atti e ricorsi nelle procedure per controversie di lavoro a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonche' in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria;
  • d)adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Societa'. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione. Il presidente puo' nominare, con le modalita' indicate nel regolamento generale e con compiti consultivi, comitati intersezionali per l'esame di questioni che interessino piu' sezioni e commissioni tecniche.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art31 · fonte del testo