L'iscritto deve presentare alla Societa', per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformita' alle prescrizioni regolamentari. Ogni opera e' assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o piu' delle sezioni indicate nell'art. 5. L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 puo' essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere cosi' utilizzate.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art9 · fonte del testo