Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.

  • a)SEZIONE LIRICA
  • 1)Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.
  • 2)Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
  • b)SEZIONE MUSICA
  • 1)Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari.
  • 2)Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
  • c)SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.)
  • 1)Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza.
  • 2)Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
  • d)SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.)
  • 1)Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche.
  • 2)Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facolta' di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
  • e)SEZIONE CINEMA
  • 1)Opere assegnate: le opere cinematografiche e le opere a queste assimilate.
  • 2)Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione. Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facolta' di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art5 · fonte del testo