L'iscrizione alla Societa' impegna l'iscritto per la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volonta' con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Societa', nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta. L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art11 · fonte del testo