La Societa' svolge la propria attivita' di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonche' di coloro che gliene abbiano affidato il mandato. La Societa' puo' delegare l'esercizio generale o parziale della propria attivita' in paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art4 · fonte del testo