La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti da questo statuto e dal regolamento generale, ha funzioni consultive e di conciliazione. La commissione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, ultimo comma, lett. b), al consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'art. 31. Il comitato deve esprimere il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresi' parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta del presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione. La commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, sempreche' ne sia richiesta da tutti gli interessati. Per la validita' delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo. Le deliberazioni delle commissioni di sezione sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni per la formulazione delle proposte motivate di cui all'art. 24 sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art39 · fonte del testo