Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengono a una delle categorie di cui all'art. 7. Ad essi si applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
