1. Il permissionario e' tenuto a registrare in maniera adeguata e con sufficiente dettaglio le operazioni di esplorazione che vengono eseguite sul fondo marino con particolare riferimento ai metodi di raccolta di tutti i dati, alle spese sostenute per l'esecuzione del programma di lavoro, ai profili batimetrici delle aree investigate, alla topografia del fondo marino, alle condizioni meteo-oceanografiche, ai dati relativi all'abbondanza, ai tenori in metalli ((ed alla estensione areale dei depositi di minerali)), ai dati caratteristici del comportamento dei sistemi minerari utilizzati o provati all'impatto sull'ambiente, ed a qualsiasi altra materia che potra', di volta in volta, essere segnalata dal M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. 2. Il permissionario deve fornire copia di tali registrazioni, su richiesta dell'amministrazione.

Testo vigente dal 15 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1988 al 15 luglio 1988. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… alle condizioni meteo-oceanografiche, ai dati relativi all'abbondanza, ai tenori in metalli ed alla estensione tolto: reale aggiunto: areale dei depositi di minerali, ai dati caratteristici del comportamento dei sistemi minerari utilizzati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art44 · fonte del testo