1. Il permissionario e' tenuto a registrare in maniera adeguata e con sufficiente dettaglio le operazioni di esplorazione che vengono eseguite sul fondo marino con particolare riferimento ai metodi di raccolta di tutti i dati, alle spese sostenute per l'esecuzione del programma di lavoro, ai profili batimetrici delle aree investigate, alla topografia del fondo marino, alle condizioni meteo-oceanografiche, ai dati relativi all'abbondanza, ai tenori in metalli ((ed alla estensione areale dei depositi di minerali)), ai dati caratteristici del comportamento dei sistemi minerari utilizzati o provati all'impatto sull'ambiente, ed a qualsiasi altra materia che potra', di volta in volta, essere segnalata dal M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. 2. Il permissionario deve fornire copia di tali registrazioni, su richiesta dell'amministrazione.
Testo vigente dal 15 luglio 1988
