1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della legge, del presente decreto, delle disposizioni del decreto di conferimento del permesso e di tutte le eventuali prescrizioni impartite al permissionario dall'amministrazione, sono esercitate ai sensi dell'art. 14 della legge. 2. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo possono a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo:

  • a)effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nelle attivita' di esplorazione consentite in base al permesso;
  • b)salire a bordo ed accedere a qualsiasi parte delle navi, delle imbarcazioni e delle installazioni utilizzate dal permissionario per l'esplorazione e per il controllo ambientale, ovunque esse si trovino;
  • c)effettuare, o richiedere che vengano effettuate, prove e collaudi su tutte le attrezzature utilizzate o su parti di esse e, ove necessario, in circostanze particolari smantellare, collaudare a distruzione o prendere possesso di qualunque parte delle attrezzature considerate pericolose;
  • d)prendere possesso di parti statisticamente rappresentative dei campioni dei minerali e dei materiali dei fondi marini e dei dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite;
  • e)richiedere venga loro consentito l'uso di attrezzature e di mezzi di cui lo stesso permissionario ha disponibilita', occorrenti per effettuare tutti i controlli e le ispezioni ritenuti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;
  • f)ispezionare, controllare ed avere copia di qualunque giornale di bordo o altro documento e di tutti i dati e le informazioni di cui agli articoli 39, 40, 44, 45 e 46.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art52 · fonte del testo