1. Il permissionario e' tenuto a controllare e registrare le condizioni ambientali nell'area di esplorazione al fine di pervenire alla caratterizzazione ambientale del sito operativo sia prima dell'inizio delle attivita' di esplorazione sia durante lo svolgimento delle attivita' stesse. 2. In particolare, il permissionario e' tenuto ad individuare, rilevare e registrare i seguenti dati e parametri:

  • a)Definizione della zona interessata e delle zone influenzate. Definire la zona ovvero tutta l'area (in kmq) presumibilmente coinvolta dalle operazioni. Nella valutazione di questa zona si dovra' tenere conto delle caratteristiche oceanografiche rilevate direttamente ed applicando, ove necessario, i piu' efficaci strumenti di calcolo.
  • b)Localizzazione della zona interessata e delle zone influenzate. Occorre indicare:
  • a)coordinate geografiche dell'area entro cui si intendono effettuare le operazioni;
  • b)coordinate geografiche della zona influenzata come definita sopra;
  • c)distanza della costa piu' vicina dalle due aree descritte;
  • d)localizzazione delle zone costiere di riferimento delle operazioni.
  • c)Caratteristiche dei fondali. Indicare la profondita' media e massima della zona interessata e delle zone influenzate, fornendo la morfologia e le batimetrie di dettaglio; precisare inoltre la natura e le caratteristiche geologiche dei rispettivi fondali.
  • d)Altri usi della zona. Indicare, ove possibile, l'eventuale coincidenza o vicinanza del luogo ove si svolgono le operazioni di esplorazione con zone destinate ad altri usi particolari.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art39 · fonte del testo