1. Il permissionario non puo' procedere alla installazione di strutture di qualsiasi tipo, all'interno dell'area oggetto del permesso di esplorazione, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini. 2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una richiesta scritta contenente la descrizione delle strutture da installare, la localizzazione e la durata dell'installazione, le attivita' esplorative che egli intende svolgere utilizzando tali strutture, nonche' il progetto delle strutture stesse corredato da una esplicita dichiarazione del progettista circa il rispetto dei criteri di sicurezza in rapporto all'ambiente di lavoro, nonche' di una relazione di impatto ambientale.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
