1. Nei limiti di una ragionevole fattibilita' il permissionario e' tenuto a raccogliere e conservare correttamente, per tutta la durata del permesso di esplorazione, i campioni, o parti di essi, rappresentativi dei minerali estratti dal fondo marino nel corso delle attivita' esplorative, ovvero i dati relativi a tutte le eventuali analisi e prove eseguite su di essi. 2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il periodo, l'ubicazione ed il metodo di prelievo. 3. Il permissionario e' tenuto a fornire parti statisticamente rappresentative di tali campioni o i dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite, al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, qualora lo richieda.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
