1. I programmi operativi che il permissionario e' tenuto a presentare ai sensi dell'art. 11, punto f), sono sottoposti all'approvazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che puo' chiedere in merito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini. 2. I lavori possono essere interdetti, in tutto o in parte, o sottoposti a condizioni particolari se la loro esecuzione e' di natura tale da compromettere gli interessi di cui al punto a) dello stesso art. 11. 3. Il permissionario non puo' procedere all'esecuzione dei lavori prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
