1. Le operazioni di esplorazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla salute ed alla integrita' delle persone impegnate in tali operazioni, nonche' di quelle relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana a mare. 2. Il permissionario e' tenuto alla piu' rigorosa osservanza delle eventuali istruzioni che le competenti amministrazioni dello Stato ritengono di impartire, di volta in volta, in proposito. 3. Il permissionario deve assicurarsi che tutte le navi, le imbarcazioni e le attrezzature utilizzate per le operazioni di esplorazione siano sempre in buono stato e deve eseguire tutte le operazioni di esplorazione in maniera adeguata usando ogni debita cura e perizia. 4. Le navi e le imbarcazioni utilizzate per l'esplorazione devono rispondere a requisiti di sicurezza, sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per le navi e le imbarcazioni registrate in Italia in base alla vigente legislazione nazionale in materia.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art35 · fonte del testo