1. Il permissionario deve condurre l'esplorazione in conformita' al programma di lavoro approvato con decreto e, in particolare, al programma operativo autorizzato in base all'art. 32. 2. Egli e' tenuto ad assicurare che ogni attivita' venga condotta con la debita perizia e diligenza.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
